Noleggia furgoni premium al miglior prezzo. In tutto il mondo.
Auto
Furgoni
Posizione di restituzione diversa
Data di ritiro
Data di restituzione
Aeroporto, città o indirizzo

Noleggia furgoni premium
a prezzi competitivi

Noleggia furgoni premium al miglior prezzo. In tutto il mondo.

Copertura globale
Oltre 850 stazioni SIXT in oltre 55 paesi
Flotta robusta
Dalle biciclette da carico ai camion oltre 16 tonnellate
Servizio notevole
Senza stress, affidabile, senza costi nascosti

Noleggio furgoni e camion con SIXT

Scegliere SIXT per il noleggio di un furgone significa optare per un servizio di qualità. I nostri consulenti sono sempre a tua disposizione per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze. La nostra gamma di modelli è ampia. Controlla online le offerte e scegli il furgone più adatto alle tue esigenze. Soluzioni convenienti sono disponibili anche per le aziende che sono interessate al noleggio di un furgone.
Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sul ricorso presentato dalla Associazione Movimento Consumatori APS nei confronti di Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico,

1) accerta la vessatorietà della clausola I.1, che prevede limitazioni di responsabilità di Sixt ai soli casi di dolo o colpa grave, salvo lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute; della clausola J.2., che - nell’ambito di un servizio Kasko - prevede un’inversione dell’onere della prova a svantaggio del consumatore rispetto alla disciplina del contratto di assicurazione, consentendo altresì al professionista di interpretare in senso restrittivo le prerogative del consumatore in via unilaterale secondo un canone ampiamente indeterminato con riferimento generico al livello di gravità della colpa del noleggiante; della clausola J.4. che prevede una penale pari ad originari € 31,97, ovvero ad attuali € 25,00 oltre IVA, per ogni sanzione ricevuta dal cliente; della clausola K.7.b) che prevede una penale fissa di Euro 500,00 per ogni caso di ritardata consegna del veicolo, con possibilità di richiedere il risarcimento del danno aggiuntivo, oltre al pagamento di detta penale contrattuale; nonché delle clausole con identico contenuto ed effetti utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori;

2) inibisce la predisposizione, l’inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle menzionate clausole nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, da parte di Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico;

3) vieta alla resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico la reiterazione delle condotte illecite accertate, ed in particolare la predisposizione, l’inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle menzionate clausole;

5) condanna la resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico alla pubblicazione, per una volta, sui quotidiani “Il Sole 24ore” ed “Il Corriere della Sera”, con caratteri grandi il doppio rispetto al normale, del seguente estratto della presente sentenza:” Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 31ottobre 2024 ha vietato a Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico ogni ulteriore utilizzo delle clausole vessatorie contenute nella clausola I.1, che prevede limitazioni di responsabilità di Sixt ai soli casi di dolo o colpa grave, salvo lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute; nella clausola J.2., che - nell’ambito di un servizio Kasko - prevede un’inversione dell’onere della prova a svantaggio del consumatore rispetto alla disciplina del contratto di assicurazione, consentendo altresì al professionista di interpretare in senso restrittivo le prerogative del consumatore in via unilaterale secondo un canone ampiamente indeterminato con riferimento generico al livello di gravità della colpa del noleggiante; nella clausola J.4. che prevede una penale pari ad originari € 31,97, ovvero ad attuali € 25,00 oltre IVA, per ogni sanzione ricevuta dal cliente; nella clausola K.7.b) che prevede una penale fissa di Euro 500,00 per ogni caso di ritardata consegna del veicolo, con possibilità di richiedere il risarcimento del danno aggiuntivo, oltre al pagamento di detta penale contrattuale; nonché delle clausole con identico contenuto ed effetti utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori”;

6) condanna la resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico alla pubblicazione, in caratteri facilmente leggibili, sulla pagina principale del proprio sito internet, del dispositivo di questa sentenza, con l’intestazione “Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli” ed il collegamento ipertestuale, visibile ed accessibile, alla sentenza integrale, per consentire lettura e scarico del testo;

7) ordina a Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico l’invio di una comunicazione individuale ai singoli consumatori, nei confronti dei quali a partire dalla data del 1° dicembre 2021 le citate clausole abbiano trovato applicazione; la comunicazione sarà intitolata “Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli” e sarà effettuata tramite comunicazione elettronica (PEC ovvero e-mail) oppure con lettera Raccomandata A.R., con la comunicazione del presente estratto:

”Il Tribunale di Bolzano, con sentenza di data 31 ottobre 2024 ha accertato che le seguenti clausole adottate da Sixt Rent a Car s.r.l. a socio unico:

clausola I.1, che prevede limitazioni di responsabilità di Sixt ai soli casi di dolo o colpa grave, salvo lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute;

clausola J.2., che - nell’ambito di un servizio Kasko - prevede un’inversione dell’onere della prova a svantaggio del consumatore rispetto alla disciplina del contratto di assicurazione, consentendo altresì al professionista di interpretare in senso restrittivo le prerogative del consumatore in via unilaterale secondo un canone ampiamente indeterminato con riferimento generico al livello di gravità della colpa del noleggiante;

clausola J.4. che prevede una penale pari ad originari € 31,97, ovvero ad attuali € 25,00 oltre IVA, per ogni sanzione ricevuta dal cliente;

clausola K.7.b) che prevede una penale fissa di Euro 500,00 per ogni caso di ritardata consegna del veicolo, con possibilità di richiedere il risarcimento del danno aggiuntivo, oltre al pagamento di detta penale contrattuale,

clausole con identico contenuto ed effetti utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori,

sono vessatorie ed ha pertanto vietato alla società ogni ulteriore utilizzo di tali clausole.

Poiché quantomeno una delle predette clausole risulta a Lei applicata, si comunica che Ella potrebbe avere diritto ad un rimborso di quanto pagato”;

8) fissa il termine di giorni centoventi per l’adempimento dei provvedimenti di sopra indicati da parte della resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico, fatta eccezione per le comunicazioni individuali;

9) stabilisce il pagamento da parte della resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico di € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni sui due quotidiani indicati e sulla pagina principale del proprio sito internet, come da punti 5) e 6) del dispositivo;

10) stabilisce il pagamento da parte della resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico di € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contente le clausole in esame, che verrà concluso dopo il termine indicato, nonché per ogni applicazione delle clausole in contratti già conclusi;

11) stabilisce il pagamento da parte della resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico di € 100,00 per per ogni comunicazione individuale non inviata ai sensi del punto 7) del dispositivo entro il termine di sei mesi;

12) dispone che tali somme siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-quinquies cod. consumo;

13) dispone l’obbligo del segreto in relazione alle informazioni contenute nel doc. 8 di parte convenuta (Relazione Tecnica a firma del Dott. Andrea Gröbner) come pure in relazione alle ulteriori informazioni commerciali di SIXT contenute in relazioni tecniche e/o memorie depositate nel presente giudizio e nel presente provvedimento;

14) dispone che delle informazioni commerciali di SIXT contenute nel presente provvedimento vada disposto l’oscuramento nelle riproduzioni della sentenza eventualmente rese disponibili a soggetti diversi dalle parti del presente giudizio;

15) condanna la resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico a rifondere alla ricorrente ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS - e per essa agli avvocati Paolo Fiorio, Antonio Seminara e Franco Moser, in solido tra loro, i quali si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate come segue: € 14.103,00 per compenso di avvocato, € 286,00 per anticipazioni, oltre al 15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge, oltre a spese successive necessarie.

Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni di rito (art. 840 quinquies u.c. c.p.c.).

Bolzano, 31 ottobre 2024

Il Giudice estensore

Francesco Laus

Il Presidente

Elena Covi

Link alla sentenza completa del tribunale